Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.
Testo vigente dal 1 dicembre 1993
