Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.

Testo vigente dal 1 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-11-26;482~art4 · fonte su Normattiva