Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Testo vigente dal 22 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art3 · fonte su Normattiva