Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Art. 14 — Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive

L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, e' subordinata al riconoscimento della nazionalita' italiana. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

  • a)opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
  • b)pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
  • c)opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
  • d)programmi di informazione e attualita';
  • e)giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show;
  • f)programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
  • g)trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
  • h)programmi televisivi.

Testo vigente dal 26 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art14 · fonte su Normattiva