A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  • b)il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
  • c)l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • d)l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

Testo vigente dal 26 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art39 · fonte su Normattiva