Art. 8 — Valorizzazione delle sale cinematografiche
La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, puo' avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilita' della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine e' definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalita' e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 26 novembre 2016
