Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Art. 8 — Valorizzazione delle sale cinematografiche

La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, puo' avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilita' della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine e' definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalita' e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 26 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art8 · fonte su Normattiva