A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia puo' disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non puo' eccedere il 17,5 per cento della raccolta. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:
- a)gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;
- b)la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;
- c)le modalita' di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;
- d)le penalita' da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto. La Banca d'Italia puo' prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.
Testo vigente dal 1 dicembre 1993
