Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, e' portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, ne' delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.
Testo vigente dal 1 dicembre 1993
