Il primo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' sostituito dal seguente: "E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

  • a)compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  • b)trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
  • c)effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
  • d)svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
  • e)studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978". L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' abrogato. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 e' elevata di lire 300 milioni. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonche' predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria. La Commissione e' autorizzata, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o societa' specializzate.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;878~art8 · fonte su Normattiva