La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attivita' specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, nonche' di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi. Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.

Testo vigente dal 5 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520~art1 · fonte su Normattiva