Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneita' psico-fisica e dell'attivita' preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000. Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni. Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000. Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge e' la direzione di circoscrizione aeroportuale.
Testo vigente dal 1 aprile 1985
