Disciplina dell'agriturismo

Art. 11 — Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art11 · fonte su Normattiva