Art. 9 — Riconoscimento del servizio di impollinazione
L'attivita' di impollinazione e' riconosciuta, a tutti gli effetti, attivita' agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attivita' di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attivita', applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attivita' il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. I soggetti di cui al comma 2 hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione e' esercitata con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 31 dicembre 2004
