Disciplina dell'attivita' di acconciatore

Art. 7 — Termine di applicazione della legislazione vigente

La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.

Testo vigente dal 2 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-08-17;174~art7 · fonte su Normattiva