Art. 1 — Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
Testo vigente dal 21 agosto 1991
