Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 19 — Determinazione dei flussi di ingresso

L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art19 · fonte su Normattiva