Fino all'insediamento del comitato di cui all'articolo 1, primo comma, alla revisione del prontuario terapeutico e alla definizione dell'elenco dei medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa, previsti dall'articolo 1, quinto comma, si provvede secondo le modalita' stabilite, per l'aggiornamento del prontuario, dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Testo vigente dal 26 agosto 1978
