Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonche' su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.

Testo vigente dal 24 settembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;849~art4 · fonte del testo