La commissione di cui al precedente art. 7:

  • a)provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonche' delle associazioni di categoria degli armatori;
  • b)promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  • c)determina, a seconda dell'importanza della localita', la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;
  • d)provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti;
  • e)applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;
  • f)provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. Di ogni decisione della commissione sara' data comunicazione alle camere di commercio e alle autorita' marittime competenti per territorio.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art8 · fonte su Normattiva