[1]Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, 645:
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 17 dicembre 1942
