Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati

Art. 7 — Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso».

Testo vigente dal 4 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art7 · fonte su Normattiva