Art. 5 — Competenze delle regioni
Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attivita' di prevenzione e di tutela della salute nelle attivita' sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attivita' dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
Testo vigente dal 18 dicembre 2000
