Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attivita' di prevenzione e di tutela della salute nelle attivita' sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attivita' dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

Testo vigente dal 18 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-12-14;376~art5 · fonte su Normattiva