Art. 2 — Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio
Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Testo vigente dal 2 settembre 2005
