Art. 1 — Finalità ed ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
- a)l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b)la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa;
- c)la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
- a)illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b)illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c)favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d)promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e)favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f)promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Testo vigente dal 13 giugno 2000
