La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilita' sociale o di interesse pubblico, e' finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilita' n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Testo vigente dal 13 giugno 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150~art14 · fonte su Normattiva