Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: "non superiore a 12 mesi", sono inserite le seguenti: ", nonche' cambiali finanziarie". Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

Testo vigente dal 20 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-13;43~art2 · fonte su Normattiva