Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti: "Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile. La sentenza arbitrale e' soggetta all'impugnazione per le nullita' previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".

Testo vigente dal 13 settembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art4 · fonte su Normattiva