Disciplina delle cooperative sociali

Art. 6 — Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
  • b)all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
  • c)al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";
  • d)all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le coop- erative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".

Testo vigente dal 3 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art6 · fonte su Normattiva