All'atto della prima applicazione della presente legge, e' indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono. Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare la idoneita' didattica del candidato per le rispettive materie d'insegnamento. All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, e' collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all'articolo 1, comma secondo e relativamente all'insegnamento da essi impartito.

Testo vigente dal 9 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;1012~art12 · fonte su Normattiva