Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste
Art. 8
Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validita' dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.
Testo vigente dal 9 ottobre 1961
