Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui. Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.

Testo vigente dal 14 febbraio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;15~art3 · fonte su Normattiva