Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attivita' di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'articolo 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilita', nonche' il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui cio' sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione.Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme cosi' erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma. A ciascun servizio e' preposto un funzionario con qualifica dirigenziale. Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati, sono istituiti posti di commissario regionale capo, primo commissario regionale, commissario regionale, nonche', in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa. Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresi' attivita' ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori. L'indennita' base di cui all'articolo 171, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'articolo 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge. Con le modalita' di cui al primo comma e nel limite ivi indicato puo' essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati.
Testo vigente dal 14 febbraio 1985
