capo V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati.
- Art. 30 — Assoggettamento alla giurisdizione penale militare
- Art. 31 — Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile
- Art. 32 — Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
- Art. 33 — Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
- Art. 34 — Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
- Art. 35 — Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare
- Art. 36
- Art. 36-bis — Minaccia a un inferiore
- Art. 37 — Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori
- Art. 37-bis
- Art. 37-ter — Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati
- Art. 38 — Applicabilità delle punizioni disciplinari militari
- Art. 38-bis — Aggravamento di punizioni disciplinari per il mobilitato civile
- Art. 38-ter — Applicazione delle pene militari a coloro che hanno obblighi militari