Art. 3 — Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».
Testo vigente dal 28 agosto 2014
