Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Art. 3 — Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Testo vigente dal 28 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art3 · fonte su Normattiva