Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Art. 31 — Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti

Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:

  • a)la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
  • b)la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  • c)il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
  • d)la legge 29 agosto 1991, n. 288;
  • e)il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
  • f)l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  • g)l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;
  • h)la legge 13 agosto 2010, n. 149;
  • i)il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
  • l)l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
  • a)all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;
  • b)dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo». All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) cooperazione allo sviluppo». All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente: «11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale». All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»;
  • b)dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo».

Testo vigente dal 28 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art31 · fonte su Normattiva