Art. 12
Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.
Testo vigente dal 24 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva