Art. 18
Computo del lavoratore intermittente
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Testo vigente dal 24 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva