Art. 53
Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
- b)il comma terzo e' abrogato. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Testo vigente dal 24 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva