Art. 50 — Acetifici e depositi di aceto
Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
- a)di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
- b)di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente;
- c)di prodotti alimentari conservati in aceto.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
