Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:
- a)la quantita' di olio a denominazione di origine controllata prodotta;
- b)la quantita' di olio a denominazione di origine controllata venduta;
- c)il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 28 febbraio 1992
