Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:

  • a)la quantita' di olio a denominazione di origine controllata prodotta;
  • b)la quantita' di olio a denominazione di origine controllata venduta;
  • c)il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art11 · fonte su Normattiva