Art. 13
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacita' giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte secondo il codice penale.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva