Art. 14
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte: alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde la interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva