Art. 17
[1]Salvo quanto e' disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacita' giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.
[2]Nondimeno alla « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici » deve considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva