Art. 19
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva