Art. 19-ter
Leggi speciali in materia di animali
((Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente)).
Testo vigente dal 1 agosto 2004, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva