Art. 2
Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di « crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva