Art. 20
Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall'articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva