Art. 23
[1]Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.
[2]Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.
[3]Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all'aumento predetto.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva