Art. 26
Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell'attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano piu' favorevoli al condannato.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva