Art. 3
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di « pene restrittive della liberta' personale » o « individuale » e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della liberta' personale », per la stessa durata.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva