Art. 35
[1]Quando per la punibilita' di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza.
[2]La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del codice penale ha l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva